La sentenza (Cass. Pen., Sez. IV, 15 luglio 2022 -ud. 13.4.2022-, n. 27583) che vi segnaliamo è di speciale interesse, per i Datori di lavoro.
La Corte era presieduta dal Dr. Salvatore Dovere (anche estensore della motivazione), magistrato particolarmente esperto in materia di sicurezza del lavoro; il giudice è stato relatore avanti alla Suprema Corte del processo per il disastro ferroviario di Viareggio del 29.6.2009 (sentenza 32899/2021, citata nella motivazione della decisione che oggi vi proponiamo).
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La Corte accoglie i ricorsi e annulla la sentenza di secondo grado, che aveva confermato la condanna di CR (AD e Datore di Lavoro) e PS (Delegato alla sicurezza, ex art. 16 D.Lgs 81/08), ritenuti colpevoli della morte del dipendente AM, occorsa durante il collaudo in acqua di un mezzo anfibio, destinato alla pulizia delle acque interne.
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Di Seguito, vediamo alcuni importanti principi, ma consigliamo una lettura lenta e meditata della sentenza, a tutti gli ‘addetti ai lavori‘.
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A)Paragrafo 1.4 (pag. 7) Il datore di lavoro ed il limite della conoscibilità
E’ molto frequente, da parte del PM e del Giudice, un grave errore logico-giuridico: la condotta colposa omessa, oggetto della ritenuta responsabilità penale, è, invece, la misura cautelare (concretamente impeditiva dell’infortunio) desunta dalla a tutti agevole regola cautelare ex post, secondo un modello logico ricostruttivo e non predittivo.
Questo scrive la Suprema Corte:
‘…il datore di lavoro, anche avvalendosi della consulenza del RSPP, ha l’obbligo giuridico di analizzare ed individuare tutti i fattori di rischio concretamente presenti all’interno della azienda “secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica”…?.
Ma cosa vuol dire, quindi, questa ultima espressione della sentenza ?
Spiega la Cassazione per il datore di lavoro:
‘…In altri termini, pur essendo colui che ha…la conoscenza dell’intera organizzazione per la produzione, perché ne è l’autore ed il dominus, il singolo datore di lavoro rimane un utilizzatore e non un creatore di sapere cautelare…’.
Attenzione all’espressione: ‘…utilizzatore…,non creatore…’ !
Insomma: ‘…l’obbligo di valutazione dei rischi ha quale termine i rischi che al tempo erano riconoscibili…l’accertamento processuale deve necessariamente estendersi all’acquisizione di prove in merito alla stato della scienza, della tecnica e della esperienza al tempo della valutazione dei rischi…per identificare quali fossero riconoscibili nel caso concreto (e quali misure fossero individuabili come atte a fronteggiarli)…’.
Diversamente, il giudice rischia di sbagliare:
‘’…In assenza di un simile approfondimento probatorio è particolarmente elevato il rischio che il giudice elabori la regola cautelare dalla dinamica causale in concreto verificatasi. Formandosi, in tal modo, un convincimento viziato, perché fondato sul confondimento tra la regola atta ad evitare l’evento, identificabile dal tipico punto di vista causale, ovvero ex post, con quella doverosa, che va individuata ponendosi nella condizione ex ante…’.
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B)Paragrafo 2.2 (pag. 9)
Distinzione tra Valutazione dei rischi ed elaborazione del Documento di valutazione
Il punto in questione era l’aggiornamento del DVR, omesso dal datore di lavoro, secondo i giudici di merito.
A parere della Cassazione ‘…E’ manifestamente illogica l’affermazione della Corte di Appello…Un vizio motivazionale che in realtà trae origine da una erronea interpretazione della legge, la quale distingue tra valutazione dei rischi come attività di analisi, di giudizio e di disposizione e la elaborazione del documento che la rende estensibile (come è dimostrato dalla indelegabilità della prima ma non della seconda…) In altri termini, il fatto che il documento non sia stato aggiornato non significa necessariamente che la valutazione non sia stata eseguita…’.
Per completezza si precisa che l’assunto di questa sentenza è stato fortemente criticato da autorevole autore (cfr. Raffaele Guariniello, IPSOA Quotidiano (on line), 30 luglio 2022, ‘Documento di valutazione dei rischi. E’ un obbligo delegabile del datore di lavoro ?’).
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C)Paragrafo 2.3 (pag.9)
L’obbligo di valutazione dei rischi (sanzionato ex art 55, Dlgs 81/08) rappresenta una norma precautelare, un obbligo avente natura procedurale.
L’omissione della valutazione dei rischi non è quasi mai, ex sé, eziologica rispetto all’evento (lesioni/morte).
Solo la regola cautelare individuata (in esito a tale valutazione) potrà esser rilevante nell’accertamento penale:
‘…Causa dell’evento è la mancata protezione dell’organo in movimento di un macchinario cui venga adibito un lavoratore…Non lo è, sul piano giuridico, la omissione della valutazione, che avrebbe consentito di individuare le concrete misure da adottare…non è l’omessa valutazione l’antecedente causale al quale guardare ed il giudice non può in nessun caso sottrarsi al dovere di enunciare la specifica misura che, alla stregua della scienza, della tecnica e del sapere esperenziale consolidatosi, sarebbe stata doverosa e che, adottata, avrebbe evitato il verificarsi dell’evento tipico…’.