Questo mese si prende in esame la sentenza (Cass. Pen., Sez. IV, 20 giugno 2022, n. 22628) con cui la Suprema Corte chiarisce il criterio della esigibilità in riferimento all’osservanza degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

FATTO

Sia in primo grado che in Appello l’imputato, nella sua qualità di Datore di Lavoro, viene ritenuto colpevole del reato di lesioni colpose gravi (art. 590 c.p.), commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per non aver messo a disposizione idonei dispositivi di protezione dai rischi da taglio in violazione dell’art. 18, comma 1 leI.d) d.lgs 81/08.

DIRITTO

L’imputato propone ricorso per Cassazione deducendo, tra l’altro, che la Corte di Appello lo aveva ritenuto colpevole per una sorta di responsabilità oggettiva, senza tener conto nel giudizio di rimproverabilità, di una importante circostanza: aver affidato la scelta dei DPI idonei ad una società specializzata in materia di sicurezza.

Il punto fondamentale è quindi l’effettiva rimproverabilità della condotta dell’imputato, sul piano soggettivo, ovvero il profilo della c.d. esigibilità.

La colpa ha infatti un versante oggettivo: la violazione della norma cautelare, ma ha anche un versante soggettivo: la possibilità dell’agente di osservare la regola cautelare (in poche parole l’esigibilità del comportamento dovuto).

La sentenza di Appello avrebbe dovuto, quindi, argomentare anche in ordine alla scelta del consulente, valutando se l’affidamento fosse stato effettuato tenendo conto della professionalità del consulente (in termini di esperienza e di specializzazione) e dell’ampiezza dell’incarico e la specificità dei DPI da individuare,… “onde poter dedurre la conoscenza o la conoscibilità di questi ultimi da parte del Datore di Lavoro”.

Solo all’esito di una simile valutazione si può, infatti, muovere un giudizio di rimproverabilità al Datore di Lavoro.

La Corte ha dunque annullato la sentenza impugnata per aver omesso il giudice di merito ogni valutazione circa l’effettività della consulenza (ovvero la professionalità del consulente, la sua esperienza e specializzazione, l’ampiezza e la specificità dell’oggetto della consulenza), in modo tale da non poter muovere un giudizio di rimproverabilità soggettiva al datore di lavoro.