Cassazione penale sez. IV, 15/02/2022, n.18413

IN SINTESI:

I reati colposi ascrivibili agli amministratori della società, quali datori di lavoro, per la causazione di lesioni colpose ad una dipendente, aggravate dalla violazione di norme prevenzionistiche, non sono automaticamente addebitabili all’ente.

Invero, la “mancanza del modello organizzativo” da parte dell’Ente non costituisce un elemento tipico dell’illecito amministrativo, per la cui sussistenza occorre invece fornire positiva dimostrazione della sussistenza di una “colpa di organizzazione” aziendale.

Pertanto, il PM dovrà dimostrare che la mancanza del MOG 231 è causa del reato presupposto.

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LA PRONUNCIA

La Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 18413 del 15.2.2022, dep. 10.5.2022)  ha annullato la pronuncia della Corte di appello di Venezia (la quale aveva confermato la decisione di condanna del Tribunale di Vicenza), per aver ritenuto la società X responsabile dell’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies, comma 3 (lesioni colpose, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

In particolare, la condanna era fondata su due considerazioni:

1. la mancata adozione di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro;

2. l’omessa nomina di un organo di vigilanza che verificasse con sistematicità e organicità la rispondenza delle macchine operatrici alle normative comunitarie in tema di sicurezza.

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Innanzitutto, la Suprema Corte ha dato conto che nella descrizione del capo d’accusa non emergesse con chiarezza un concreto profilo di responsabilità addebitato alla società, avuto riguardo all’interesse dell’ente, rapportato alla riscontrata assenza di un “modello organizzativo”, la cui efficace adozione consente all’ente di non rispondere dell’illecito, ma la cui mancanza, di per sé, non può implicare un automatico addebito di responsabilità.

Nella lucida ricostruzione giuridica, la Suprema Corte ha dato conto che la responsabilità amministrativa degli enti, prevista dal D.lgs 231/2001, presuppone “la necessità che sussista la c.d. ‘colpa di organizzazione dell’ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; (cosicché n.d.r.) il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piana e agevole imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo.”