Omessa rielaborazione del DVR

Inefficacia della delega di funzioni per genericità del contenuto ed inidoneità del delegato

(Cass., Pen., Sez.IV, 07/04/2022, n.13199)

Il caso concreto, oggetto della sentenza, riguarda l’infortunio occorso ad una lavoratrice, addetta alla ristorazione che, scivolando sul luogo di lavoro, soffriva la frattura dello scafoide carpale del polso, con un conseguente periodo di malattia di oltre cinque mesi.

Il Tribunale e la Corte d’Appello ritenevano colpevole il Datore di Lavoro della Società del reato di lesioni personali colpose, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
In particolare, la colpa addebitata all’imputato (Vicepresidente ed Amministratore delegato della Società per cui lavorava la persona offesa) consisteva nell’aver mancato di operare una rielaborazione del documento di valutazione dei rischi.

Infatti, antecedentemente all’infortunio in esame, ne erano avvenuti altri due, nel medesimo luogo di lavoro e caratterizzati da identiche modalità di verificazione.

La Corte d’Appello riduceva la condanna stabilita in primo grado a due mesi di reclusione, pena sospesa.

***

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE

Il Datore di Lavoro ricorreva in Cassazione impugnando la sentenza della Corte di Appello e presentando due motivi di impugnazione.

Con il primo di questi, si rilevava l’inconciliabilità tra la condanna nei confronti del ricorrente e la pronuncia irrevocabile del Tribunale di primo grado di assoluzione nei confronti del soggetto da quest’ultimo delegato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ex art. 16 D.Lgs. n. 81/08.

In tale sentenza veniva, in effetti, rilevata l’insufficienza della prova relativamente al rapporto causale tra la violazione della normativa prevenzionistica e le lesioni riportate dalla persona offesa.

Con il secondo motivo si lamentava, invece, la violazione degli artt. 16 e 30 del D.Lgs. n. 81/08, essendo stata valutata inefficace la Delega di Funzioni attribuita dal ricorrente, mediante procura speciale notarile.

La Corte di Cassazione riteneva il ricorso presentato dal Datore di lavoro infondato affermando, in merito al primo motivo di ricorso, la rilevanza causale, con riferimento all’infortunio concretamente verificatosi, della“…omessa rielaborazione del DVR dimostratosi in concreto inefficace, nonostante si fossero verificati già precedentemente due infortuni sul lavoro mediante modalità analoghe…”.

In effetti, l’art. 29 comma III del D.Lgs.n. 81/08, prevede che la valutazione dei rischi venga immediatamente sottoposta a rielaborazione in presenza di una serie di circostanze rilevanti, vale a dire“… in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità…”.

***

Per quanto concerne, invece, la seconda doglianza del ricorrente, i giudici di ultima istanza concordavano con la Corte di secondo grado, ed affermavano l’inefficacia della Delega di Funzioni attribuita dal Datore di lavoro per mancanza di specificità, relativamente ai requisiti di professionalità del delegato e di adeguata parcellizzazione.

Si legge in sentenza che il meccanismo della delega è “… da ritenersi inefficace in relazione al contenuto privo di specificità per quanto concerne i requisiti di professionalità del responsabile aziendale e di adeguata parcellizzazione, e comunque non applicabile alla redazione del DVR, dimostrava di essere insufficiente…”.

Degno di riflessione appare, in particolare, il rilievo della Suprema Corte riguardo al contenuto della delega di funzioni, priva di adeguata parcellizzazione.

Per parcellizzazione, deve intendersi l’attribuzione dei compiti datoriali al Delegato, che al fine di evitare censure di genericità, deve dettagliatamente indicare i singoli obblighi prevenzionistici attribuiti al delegato e non, invece, trasferirgli la totalità dei doveri del Datore di Lavoro, con la sola esclusione di quelli indelegabili (redazione del DVR e nomina del RSPP), ex art. 17, D.Lgs. 81/08.
Il delegante potrebbe, poi, mantenere profili di responsabilità diretta in alcune materie della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (ad esempio, con riferimento alla sorveglianza sanitaria o alla formazione).

Inoltre, l’atto di delega dovrà identificare l’ambito (vale a dire il processo lavorativo di riferimento e/o il luogo di lavoro) di efficacia della stessa, segnalando specificatamente quelle attività aziendali che restano in capo al Datore di Lavoro (ad esempio, l’attività svolta presso gli uffici amministrativi).

***

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, venivano rigettati entrambi i motivi di doglianza proposti dal ricorrente.