D.L. 21 ottobre 2021, n.146: novità in relazione alla figura del preposto e del datore di lavoro
Questo mese si analizza il contenuto del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n.146, recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (convertito con Legge del 17 dicembre 2021 n. 215), con il quale vengono introdotte importanti novità che interessano il D.lgs.n. 81/2008.
In linea generale, il provvedimento normativo prevede una revisione del D. Lgs. 81/2008, introducendo una serie di misure che incentivano l’attività di vigilanza e di prevenzione, estendendo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro le funzioni di vigilanza su tutta la materia della salute e sicurezza, fino ad oggi riservata alla competenza quasi esclusiva delle ASL.
Di seguito le principali novità.
- Ampliamento dei poteri dell’Ispettorato
Viene completamente riscritto l’art. 14 del D. lgs 81/2008, che amplia i poteri dell’Ispettorato del Lavoro circa la sospensione dell’attività lavorativa.
- Formazione dei datori di lavoro
Con le modifiche ai commi 2 e 7 dell’art 37 D. lgs 81/2008, viene introdotto l’obbligo di formazione adeguata e specifica in capo ai datori di lavoro (già prevista per i dirigenti e i preposti) con previsione di aggiornamento periodico, in funzione del lavoro e dei compiti svolti, in materia di salute e sicurezza, così come stabilito nell’Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni.
Inoltre, la modifica all’art. 37, comma 2 del D.lgs. 81/2008 prevede entro il 30 giugno 2022 un accordo, da parte della conferenza permanente Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, che andrà ad individuare durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, oltreché la specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
- Addestramento dei lavoratori
Le novità introdotte dalla riforma interessano anche il comma 5 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, in tema di addestramento, al quale sono aggiunti i seguenti periodi: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
- Formazione del preposto
Sempre a proposito di formazione, un’altra novità riguarda l’inserimento del comma 7-ter all’art. 37 D. lgs 81/2008, prevedendo che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative debbano essere svolte interamente con modalità in presenza e debbano essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
- Il preposto e la funzione di vigilanza
Per quanto riguarda la figura del Preposto, la prima modifica riguarda l’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente). In particolare, al comma 1 viene aggiunto un nuovo punto b-bis, ai sensi del quale il datore di lavoro e dirigenti devono “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
A ciò si aggiungono le modifiche all’art. 19, modifiche che comportano il rafforzamento della figura del preposto.
In particolare, viene integrato il comma 1, lettera a) dell’art. 19, ai sensi del quale:
“in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.”
Tale obbligo di attivazione viene ulteriormente rimarcato con l’introduzione all’art. 19 del comma f bis), secondo cui:
“in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;”
Si evidenzia, infine, che tali norme assumono rilievo anche con riferimento all’introduzione del “nuovo” comma 8 bis all’interno dell’art. 26 D. lgs 81/2008, in tema di obblighi connessi ai contratti di appalto o di somministrazione, secondo cui:
“8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
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In conclusione, questa riforma recepisce gli orientamenti della dottrina. Con le modifiche agli artt. 18, 19 e 26 D.lgs. 81/08, si introduce un netto potenziamento della figura del preposto, ruolo sempre più importante della organizzazione aziendale della sicurezza.