Si segnala il nuovo illecito previsto dall’art.25-octies.1 del D.lgs 231/2001 e rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, introdotto con il D.Lgs. del 8 novembre 2021 n. 184, (“Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio“). La nuova disposizione, in vigore a partire dal 14 dicembre 2021, prevede:

«Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).

– 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  1. a) per il delitto di cui all’articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
  2. b) per il delitto di cui all’articolo 493-quater e per il delitto di cui all’articolo 640-ter, nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
  3. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha

ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  1. a) se il delitto e’ punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
  2. b) se il delitto e’ punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
  3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.».

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Per quanto di interesse, con l’art. 3 del  D.lgs n. 184/21, il Legislatore ha esteso la responsabilità delle persone giuridiche  all’art. 493-ter c.p. (Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento), all’art. 493-quater c.p. (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e all’art. 640-ter c.p. (frode informatica), quest’ultimo non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea, come già previsto dall’art. 24 del D.lgs 231/2001, ma anche “nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale“.

Oltre ad introdurre tali fattispecie nel catalogo dei “reati-presupposto 231”, il D.lgs n. 184/2021 ha contestualmente apportato delle rilevanti modifiche all’art. 493- ter c.p. e introdotto l’art. 493-quater c.p. (“Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”).

Il nuovo delitto punisce il soggetto agente che, nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

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La novità normativa impone, quindi, la necessità di aggiornare i MOG adottati, per quanto concretamente necessario.